blog single

sito ecommerce legge

Nell’articolo di oggi ti indicherò la procedura corretta da seguire, dal punto di vista legislativo, per vendere i tuoi prodotti e/o servizi sul web. Nozioni importanti perché, come vedremo, non c’è solo un aspetto tecnologico (sviluppare la piattaforma di e-commerce) e di attività marketing (promuovere il sito e portare un utente a concludere il processo di acquisto on-line) da mettere a preventivo ma anche adempimenti amministrativi e fiscali da rispettare per non incorrere in sanzioni.

Per molti potrà sembrare banale ma preferisco indicarlo per non incorrere in equivoci. Per qualsiasi tipologia di attività continuativa dalla quale si ricavi un utile è necessario:
– iscrizione al Registro imprese della Cciaa (Camera di Commercio);
iscrizione alla gestione Inps tramite modello di “comunicazione unica” da presentare al Registro delle imprese;
– richiedere l’apertura di una Partita Iva compilando il modello AA9/11 per le persone fisiche o AA7/10 per gli altri soggetti (provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate A/E 29/12/2009).

Questi adempimenti sono sempre richiesti sia che tu abbia decidono di operare con una ditta individuale, una società di persone (S.a.s., S.n.c., società semplice) oppure di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.).

Il passo successivo è comunicare all’agenzia delle Entrate l’indirizzo del sito web del tuo sito ecomemrce, i dati identificativi dell’Internet service provider, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono e di fax. Inoltre, se l’attività si svolge in ambito Ue, è necessaria anche l’iscrizione nel Vies.

Infine, occorre effettuare la presentazione della Scia allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) del Comune nel quale si intende avviare l’attività.

Vorrei vendere on-line prodotti alimentari. Cosa devo sapere?
Se nel tuo sito e commerce vorrai inserire generi alimentari online devi anche possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
– essere iscritto al REC, Registro Esercenti di Commercio per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, prima del 4 luglio 2006;
– aver superato l’Esame di Idoneità presso la Camera di Commercio prima dell’entrata in vigore della legge 248/2006;
– aver lavorato per almeno due anni, negli ultimi cinque, in imprese che vendono o somministrano prodotti alimentari. Oppure essere coniuge, parente ( o affine fino al terzo grado ) dell’imprenditore in questione e aver prestato opera di coadiutore.

Se non possiedi questi requisiti devi frequentare un corso di somministrazione di bevande e alimenti.

Se ho già un’attività (non on-line) cosa devo fare per iniziare la mia attività di vendita on-line?
Se hai già un’attività avviata sicuramente tutti i passaggi precedenti sono stati rispettati non ti resta che adempiere a questi punti:
aggiungere alla tua Partita Iva il codice attività che generalmente è “47.91.10 – commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet” ma il tuo Commercialista saprà sicuramente consigliarti;
comunicare alla Cciaa lo svolgimento dell’ulteriore attività di vendita al dettaglio per corrispondenza;

Quali sanzioni vengono applicate se non rispetti quanto previsto?
Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati comportano:
mancata variazione Iva: viene applicata una sanzione da 516 a 2.064 €. La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se entro 30 giorni dall’accertamento viene regolarizzata la posizione;
omessa variazione Camera di commercio: in questo caso la sanzione varia da 103 a 1.032 €; prevista la riduzione ad un terzo se entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, si comunica la variazione.

Per quanto riguarda la fatturazione cosa devo sapere?
È necessario fare una differenziazione tra:
commercio elettronico diretto nel caso in cui sia previsto il download dei prodotti e/o servizi (brani, video, musica, files grafici, …): si tratta sempre di prestazioni di servizi con pagamento al momento della transazione per poter poi scaricare immediatamente il servizio acquistato. Va sempre applicata l’aliquota ordinaria del 22%. Il committente italiano è sempre tenuto ad emettere autofattura, da registrare nei registri Iva acquisti e vendite, anche nel caso in cui il soggetto estero abbia nominato in Italia un proprio rappresentante fiscale o si sia qui identificato direttamente;
commercio elettronico indiretto di beni materiali e non digitali: queste operazioni sono assoggettate al regime previsto per le vendite per corrispondenza con conseguente esonero dall’obbligo di fatturazione e certificazione.

Nel caso di cessioni effettuate in Italia non è obbligatoria l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, né della fattura, se l’acquirente non ne fa richiesta, ma deve comunque annotare il movimento sul registro dei corrispettivi.

Vista l’esponenziale crescita dei siti di commercio elettronico l’Unione Europea ha attivato il portale telematico denominato “Mini one Stop Shop” o “Mini sportello unico”, cosiddetto Moss (regolamento Ue 967/2012, provvedimento agenzia Entrate 30 settembre 2014, protocollo 122854) attraverso il quale è possibile assolvere gli obblighi in materia di Iva.

Cosa devo indicare sul mio sito di commercio elettronico?
Il sito di e-commerce deve riportare:
– tutti gli identificativi di chi svolge l’attività di vendita: nome, sede e Partita Iva;
– un indirizzo di posta elettronica attivo e ulteriori riferimenti per poter contattare il titolare del sito;
– tutti i prezzi dei prodotti e/o servizi devono essere riportati in modo chiaro ed inequivocabile i prezzi con indicazioni chiare se comprensivi o meno di imposte e costi aggiuntivi.

Se il venditore è un professionista devono essere riportate le indicazioni relative all’Ordine di appartenenza e il titolo professionale. Queste informazioni devono essere costantemente aggiornate.

Importantissimo, infine, fornire tutte le indicazioni sul diritto di recesso: il cliente ha il diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (nel caso di contratti di servizi), oppure dal giorno in cui il consumatore riceve i beni.
Se non vengono fornite indicazioni sul diritto di recesso, il diritto di recesso è prorogato a dodici mesi decorrenti dalla fine del periodo di recesso iniziale. Il diritto di recesso può avvenire tramite il modulo predisposto dal legislatore e allegato al Codice del consumo oppure con una semplice dichiarazione scritta della decisione di recedere dal contratto.

Leave a comment